ARTICOLO 1
DENOMINAZIONE – SEDE LEGALE – DURATA
Il “Consorzio per lo Sviluppo Industriale e di Servizi Reali alle Imprese di Lecce”, già “Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Lecce”, per gli effetti dell’articolo 3 della Legge Regionale 08.03.2007 n. 2 assume la denominazione di “Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale di Lecce” (Consorzio A.S.I. Provincia di Lecce).

Il Consorzio ha sede legale in Lecce, Zona Industriale ed ha durata indefinita.

ARTICOLO 2
CONSORZIATI
ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2 comma 6 della L.R. 2/2007, fanno parte del Consorzio:

- La Provincia di Lecce;
- la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Lecce;
- il Comune di Lecce;
- il Comune di Surbo;
- il Comune di Galatina;
- il Comune di Soleto;
- il Comune di Nardo;
- il Comune di Galatone;
- il Comune di Maglie;
- il Comune di Melpignano;
- il Comune di Tricase;
- il Comune di Specchia;
- il Comune di Miggiano;
- il Comune di Gallipoli.

Al Consorzio possono aderire altri Comuni a condizione che nel territorio degli stessi vengano individuate e recepite dal Piano Territoriale di Coordinamento provinciale aree da affidare alla gestione dello stesso Consorzio. L’adesione si perfeziona con l’approvazione della relativa variante al Piano Urbanistico Territoriale del Consorzio.

Possono, altresì, partecipare al Consorzio altri soggetti pubblici e privati che ne facciano richiesta, ivi comprese le Associazioni degli Industriali, degli Artigiani, dei Commercianti e le Organizzazioni cooperative, ove compatibile con gli scopi istituzionali del Consorzio e, se conforme all’interesse pubblico allo sviluppo del territorio di competenza. L’ammissione è deliberata dall’Assemblea Generale a maggioranza assoluta dei voti dei consorziati.

L’ingresso dei nuovi soci non comporta modifica del presente statuto.

L’ammissione di nuovi consorziati comporta l’accettazione incondizionata dello statuto, degli eventuali regolamenti consortili e di tutte le altre eventuali pattuizioni complementari ed accessorie comprese le deliberazioni e/o determinazioni degli Organi consortili.

ARTICOLO 3
AUTONOMIA E RESPONSABILITÀ
Il Consorzio è Ente Pubblico Economico, ha personalità giuridica propria, esplica la sua attività con autonomia amministrativa, organizzativa ed economico-finanziaria, informandola a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

La determinazione di tariffe e prezzi per i servizi resi dal Consorzio o dalle società da esso partecipate avviene nel perseguimento del pareggio tra costi e ricavi.

Per le obbligazioni assunte dal Consorzio i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente nei confronti dello stesso.

ARTICOLO 4
PATRIMONIO
Il patrimonio del Consorzio è costituito:
- dai beni mobili ed immobili di proprietà;
- dal fondo di dotazione;

Il Consorzio ha l’obbligo di tenere l’inventario dei beni mobili ed immobili aggiornato annualmente alla data del bilancio annuale.


ARTICOLO 5
PIANO URBANISTICO TERRITORIALE
Il Piano Urbanistico Territoriale del Consorzio è quello vigente ed approvato dalla Regione Puglia le varianti allo stesso, in linea con le prescrizioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, sono approvate in conformità con le procedure delle vigente normativa regionale.

ARTICOLO 6
FINALITÀ
Il Consorzio ha per oggetto:

L’espletamento delle attività e l’esercizio delle funzioni di cui al comma 2, 3 e 4 dell’art. 5 della Legge Regionale 08-03-2007 n.2;

La realizzazione e gestione di Agglomerati, Aree, Zone, Nuclei industriali o per attività produttive, previsti dal proprio PUT secondo la disciplina di settore della legislazione regionale e nazionale;

La progettazione, realizzazione, manutenzione e gestione di opere ed impianti necessari ad uno sviluppo equilibrato ed eco-compatibile del territorio di competenza;

La gestione, nelle aree di competenza, del servizio di pulizia delle strade ed aree consortili, nonché quelli di occupazione di suolo consortile e di pubblicità nella aree di pertinenza consortile. Per lo svolgimento di tali attività il Consorzio, in ragione dei propri programmi di attività e sviluppo, sottoscrive con i singoli Comuni interessati apposite convenzioni volte anche alla determinazione del contributo comunale per tutti i servizi a domanda collettiva;

Oltre ai servizi di cui sopra, il Consorzio potrà assumere dai Comuni consorziati la gestione diretta di altri servizi affini, previe le opportune verifiche di fattibilità e di convenienza economica e la sottoscrizione di apposite convenzioni.

I servizi e le funzioni di cui sopra sono assunti dal Consorzio col fine di promuoverne una coordinata gestione; di agevolare, mediante standard di qualità e diffusione, interventi di recupero territoriale e di incentivazione dei processi di industrializzazione; di conseguire maggiori economie di gestione, efficienza, produttività, equilibrio tra costi e ricavi e più elevate capacità d’investimento da parte degli imprenditori.

ARTICOLO 7
ESERCIZIO DI ATTIVITÀ’ E FUNZIONI -PARTECIPAZIONI
Il Consorzio provvede direttamente alla: Redazione e variazione dei piani urbanistici esecutivi degli agglomerati, previsti dall’articolo 5 comma 5 lettera a) della legge regionale n. 2/2007, da inviare alla Regione ai sensi del comma 1 art. 11 L. 341/95 e dei commi 11, 11 bis e 11 ter art. 2 L. 237/93; Progettazione, affidamento e realizzazione di opere pubbliche;

Attività di esproprio;

Assegnazione, alienazione, locazione di terreni e fabbricati.

Per la realizzazione di ogni altra attività prevista dal presente statuto e dalla vigente normativa nazionale e regionale, il Consorzio può operare sia direttamente sia partecipando ad Enti e società sia di capitali già costituite sia costituendo nuove società di capitali cui possono partecipare altri soggetti pubblici o privati interessati allo sviluppo industriale del territorio e/o delle imprese locali.

Per la realizzazione di particolari attività e programmi il Consorzio e le società partecipate e/o costituite attraverso le quali esso opera, sottoscrivono appositi accordi.

ARTICOLO 8
PROVENTI E TRASFERIMENTI FINANZIARI
I mezzi finanziari dei Consorzi sono costituiti da:
- contributi versati dai consorziati;
- proventi per vendita e concessione in uso di aree;
- ogni altro provento comunque denominato riveniente dall’attività consortile;
- eventuali fondi previsti nella programmazione comunitaria, statale e regionale, destinati alla realizzazione di infrastrutture materiali ed immateriali, ed alla prestazione di servizi, nell’ambito delle funzioni istituzionali dei Consorzi;
- finanziamenti concessi dagli istituti di credito;
- altri eventuali contributi, lasciti e donazioni sia da parte di enti pubblici che da privati.

ARTICOLO 9
FONDO DI DOTAZIONE
Il fondo di dotazione del Consorzio, ripartito in quote unitarie di euro 12.500,00 è inizialmente stabilito in euro 725.000,00 ed il cui versamento avverrà in conformità dei richiami del Consiglio d’Amministrazione.

Il valore del fondo di dotazione varierà a seguito di eventuali nuove adesioni senza che ciò comporti modifica del presente statuto.

La partecipazione al fondo di soggetti privati non potrà in nessun caso superare i tre decimi del fondo stesso.

ARTICOLO 10
CONTRIBUTI ANNUALI
I consorziati verseranno annualmente al Consorzio, per losvolgimento della propria attività un contributo di euro 7.500,00 per ogni quota posseduta.

ARTICOLO 11
ORGANI DEL CONSORZIO
Sono Organi del Consorzio: l’Assemblea Generale;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

ARTICOLO 12
COMPOSIZIONE ED ATTRIBUZIONI DELL’ASSEMBLEA
L’Assemblea è costituita dai legali rappresentanti dei soggetti consorziati, o loro delegati.

Ogni soggetto partecipante al consorzio deve essere rappresentato in assemblea da un solo componente
Ogni componente ha un numero di voti corrispondente alle quote del fondo di dotazione possedute.

All’Assemblea compete:
- l’adozione dello Statuto e degli atti modificativi e integrativi dello stesso;
- l’elezione del Consiglio di Amministrazione e del Presidente;
- la determinazione dei compensi agli organi;
- l’approvazione del Programma triennale economico e finanziario di attività;
- l’approvazione del Piano annuale economico e finanziario attuativo del Programma triennale;
- la costituzione di società di diritto privato;
- l’approvazione degli atti di partecipazione a società o Enti;
- l’approvazione delle variazioni del fondo di dotazione;
- la decisione sull’ammissione al Consorzio di nuovi partecipanti e sulla decadenza dei consorziati;
- la deliberazione di contrazione di mutui;
- l’approvazione dei bilanci di esercizio;
- l’approvazione dei Regolamenti che disciplinano l’attività interna ed esterna del Consorzio;
- l’approvazione di Convenzioni con i Comuni;
- lo scioglimento del consorzio determinando le modalità e nominando i liquidatori;

Si intende straordinaria l’assemblea che deve deliberare sui punti a), f), g) e n);

ARTICOLO 13
CONVOCAZIONE E DELIBERAZIONI DELL’ASSEMBLEA
L’Assemblea si riunisce in seduta ordinaria almeno due volte l’anno, cioè entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio, ovvero centottanta giorni quando particolari esigenze lo richiedano e previa deliberazione del Consiglio d’Amministrazione, per deliberare sul bilancio annuale, ed entro il 31 ottobre di ogni anno per l’approvazione del programma triennale di attività del Consorzio e del piano annuale economico e finanziario attuativo del programma triennale. Essa è poi convocata in via ordinaria o straordinaria ogni qualvolta sarà disposto dal Consiglio di Amministrazione, oppure richiesto dai Revisori o da un quinto dei suoi componenti, per deliberare e provvedere sugli argomenti indicati.

La convocazione dell’Assemblea è fatta dal Presidente mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o, in caso di urgenza, mediante qualsiasi altro mezzo idoneo (telegramma o fax), contenente l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare.

Nella lettera potrà essere indicata la data della seconda convocazione, che non potrà aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

L’avviso di convocazione viene inviato al domicilio dichiarato dai rappresentanti, almeno sette giorni prima dell’adunanza. In caso di urgenza, il termine può essere ridotto a 3 giorni.

L’Assemblea è legalmente costituita, in prima convocazione, quando sia intervenuta un numero di componenti rappresentante almeno la metà del fondo di dotazione per l’Assemblea ordinaria e almeno due terzi per l’Assemblea straordinaria;

In seconda convocazione l’Assemblea ordinaria è legalmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti; quella straordinaria quando sia rappresentata almeno la metà del fondo di dotazione; L’Assemblea ordinaria delibera, in prima e in seconda convocazione, a maggioranza assoluta dei voti rappresentati, tra questi non tenendosi conto degli astenuti;

L’Assemblea straordinaria delibera in prima e in seconda convocazione con almeno i due quinti dei voti rappresentati.

Le deliberazioni assunte vincolano i consorziati assenti o dissenzienti.

ARTICOLO 14
CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE: COMPOSIZIONE – DURATA
Il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 membri eletti dall’Assemblea a maggioranza assoluta dei voti posseduti da tutti i suoi componenti così come definiti dall’art. 12.

Almeno tre dei Consiglieri eletti devono essere espressione degli Enti territoriali consorziati ed almeno uno espressione delle associazioni di imprenditori consorziate.

I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica cinque anni.

Se nel corso dell’esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, l’Assemblea, senza indugio, provvede alla reintegrazione del Consiglio stesso. Gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica al momento della loro nomina. Non può ricoprire la carica di componente del Consiglio di Amministrazione chi si trovi in condizione di incompatibilità a ricoprire la carica di Sindaco o Presidente di un Ente consorziato; chi sia incompatibile per legge o si trovi in lite con il Consorzio; i titolari o gli amministratori di imprese esercenti attività concorrenti con quelle del Consorzio.

Il Consiglio di Amministrazione per i suoi lavori si dà un apposito regolamento.

ARTICOLO 15
FUNZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il Consiglio di Amministrazione è l’organo preposto alla gestione ordinaria e straordinaria dell’Ente ed esercita tutte le funzioni non attribuite espressamente agli altri organi statutari.

Esso, a titolo indicativo e non esaustivo, tra l’altro:
- nomina il Vice- presidente del C.d.A.
- nomina il Direttore Generale e ne determina il trattamento economico;
- Su proposta del Direttore Generale:
- elabora il programma triennale di attività ed il piano annuale economico e finanziario attuativo del programma triennale, nonché la proposta di bilancio di esercizio;
- approva le politiche del personale ed i piani di ristrutturazione;
- approva gli strumenti urbanistici di competenza del Consorzio, nonché i progetti di opere pubbliche ad iniziativa dello stesso; i piani di esproprio generali o particolari, nonché i capitolati, i bandi ed i disciplinari di gara;
- delibera i regolamenti, le tariffe dei servizi e gli eventuali oneri a carico delle aziende insediate;
- nomina i dirigenti e ne delibera la collocazione;
- approva l’assegnazione ed alienazione di suoli, gli atti e contratti consortili aventi carattere strategico, anche se di importo inferiore a 50.000,00 Euro, nonché quelli che, anche per effetto di una durata pluriennale, siano di importo superiore a 50.000,00 Euro;
- determina le tariffe ed i prezzi per i servizi resi dal consorzio o dalle società da esso partecipate, perseguendo il pareggio tra costi e ricavi.
- riceve periodicamente dal Direttore Generale una relazione sull’andamento dei costi e dei ricavi di gestione, nonché dati informativi sugli atti e sui contratti consortili, su eventuali proposte di assunzioni, trasferimenti o promozione del personale.
- tramite il Presidente, invia a tutti gli Enti aderenti gli atti fondamentali del Consorzio.

ARTICOLO 16
CONVOCAZIONI E DECADENZA
Il Consiglio d’Amministrazione è convocato dal Presidente del Consorzio ogni qual volta lo ritenga necessario o quando ne sia stata fatta richiesta da almeno 2 consiglieri. In tale caso la convocazione dovrà avvenire entro 5 giorni dalla richiesta.

La convocazione dovrà avvenire a mezzo posta, fax o telegramma, ovvero con qualunque altro mezzo che garantisca la prova dell’avvenuto ricevimento, almeno 5 giorni prima di quello fissato per l’adunanza.

In caso di urgenza la convocazione potrà avvenire due giorni prima di quello fissato per l’adunanza.

Il componente del consiglio di amministrazione può essere dichiarato decaduto dalla carica, qualora, senza giustificato motivo, resti assente per tre sedute consecutive del consiglio.

La decadenza è pronunciata dall’assemblea.

ARTICOLO 17
PRESIDENTE
Il Presidente ha la rappresentanza legale del Consorzio. Egli è eletto dall’Assemblea Generale tra i componenti del Consiglio di Amministrazione. Convoca e presiede le riunioni ordinarie e straordinarie dell’Assemblea Generale, nonché quelle del Consiglio di Amministrazione, vigila sull’attività del Consorzio, esercita le funzioni a lui eventualmente delegate dall’Assemblea Generale e dal Consiglio di Amministrazione.

Può assumere, in via eccezionale, provvedimenti urgenti ed indifferibili nell’interesse dell’Ente che sottopone a ratifica – alla prima seduta utile del Consiglio, d’amministrazione .

Può delegare specifici poteri anche inerenti la rappresentanza legale del Consorzio, al Vice Presidente o a Consiglieri di Amministrazione.

ARTICOLO 18
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Il Collegio vigila sulla gestione del Consorzio, accerta la regolarità delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio di esercizio redigendo le apposite relazioni per l’Assemblea Generale, effettua verifiche di cassa e quant’altro previsto dall’articolo 2403 e seguenti del CC. Il Collegio si riunisce almeno ogni tre mesi e partecipa alle riunioni ordinarie e straordinarie dell’Assemblea Generale ed a quelle del CdA.

ARTICOLO 19
IL DIRETTORE GENERALE DEL CONSORZIO
Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio d’Amministrazione. Il suo mandato ha la stessa durata di quello del Consiglio.
Il Direttore, che ha la responsabilità gestionale del Consorzio, è competente a: assistere gli organi consortili nell’assolvimento delle loro funzioni;

- assistere, in particolare, l’attività deliberativa dell’Assemblea e del Consiglio d’Amministrazione, esprimendo il proprio parere obbligatorio ma non vincolante.

- Svolgere le funzioni di segretario verbalizzante nelle riunioni del Consiglio d’Amministrazione; vigilare sulla corretta tenuta dei documenti e dei libri del Consorzio;

- sottoscrivere e risolvere i contratti, in attuazione delle deliberazioni assunte dagli organi consortili; sovrintendere alla gestione del personale, ottimizzando le risorse in funzione delle necessità dell’Ente, anche attraverso la predisposizione e l’attuazione del piano organizzativo del Consorzio, e riferendo periodicamente al Consiglio d’Amministrazione ed all’Assemblea; svolgere le funzioni attribuite ai dirigenti dalla legislazione vigente;

- compiere tutti gli atti di gestione, compresi quelli che impegnano il Consorzio verso l’esterno, che la legge o il presente Statuto non riservino agli organi consortili.

ARTICOLO 20
ESERCIZIO – UTILI
L’esercizio consortile si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Gli utili saranno accantonati in un fondo di riserva da utilizzare per la copertura di eventuali perdite e per reinvestimenti nelle attività del Consorzio.

ARTICOLO 21
CONTROVERSIE
Ogni controversia tra i consorziati o tra di essi ed il Consorzio, derivante dall’interpretazione e/o dall’esecuzione dello Statuto, verrà rimessa alla decisione di un arbitro nominato in comune accordo tra le parti, ovvero, in caso di disaccordo tra di esse, dal presidente del Tribunale di Lecce.

ARTICOLO 22
NORMA FINALE
Per quanto non previsto dal vigente Statuto si fa riferimento alle leggi ed ai regolamenti vigenti.

torna all'inizio del contenuto